Art. 32

Aggiornamenti del piano di gestione dei rischi

In vigore dal 19 giu 2012
Aggiornamenti del piano di gestione dei rischi 1.   Quando il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio aggiorna un piano di gestione dei rischi, presenta il piano aggiornato alle autorità competenti nazionali o all’agenzia, secondo il caso. Previo accordo delle autorità competenti nazionali o dell’agenzia, secondo il caso, il titolare dell’autorizzazione può presentare solo i moduli interessati dall’aggiornamento. Se necessario, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio fornisce alle autorità competenti o all’agenzia una sintesi aggiornata del piano di gestione dei rischi. 2.   Ogni versione presentata del piano di gestione dei rischi è contraddistinta da un nuovo numero ed è datata.
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