Art. 5
In vigore dal 15 giu 2012
Le notifiche di cui all'articolo 185 septies, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1234/2007 contengono le norme adottate dagli Stati membri per quanto riguarda i contratti di cui all'articolo 185 septies, paragrafo 1, nonché una nota di sintesi indicante:
a)
se lo Stato membro ha deciso che le consegne di latte crudo da parte di un agricoltore a un trasformatore devono formare oggetto di un contratto scritto tra le parti e, in caso affermativo, quale fase o quali fasi della consegna devono formare oggetto di tali contratti se la consegna è effettuata da uno o più collettori, nonché, se del caso, la durata minima dei contratti scritti;
b)
se lo Stato membro ha deciso che il primo acquirente di latte crudo deve presentare un'offerta scritta per un contratto all'agricoltore, nonché, se del caso, la durata minima del contratto che deve figurare nell'offerta.
Storico versioni
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