Art. 4

In vigore dal 15 giu 2012
1.   Le notifiche ai sensi dell'articolo 126 quinquies, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1234/2007 contengono le norme adottate dagli Stati membri per regolare l'offerta di formaggio a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, nonché una nota di sintesi indicante: a) la denominazione del formaggio; b) il nome e il tipo di organizzazione che chiede la regolazione dell'offerta; c) i mezzi scelti per regolare l'offerta; d) la data di entrata in vigore delle norme; e) il periodo di applicazione delle norme. 2.   Se abrogano le suddette norme prima della fine del periodo di cui al paragrafo 1, lettera e), gli Stati membri ne informano la Commissione.
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Art. 4 Regolamento (UE) 2012/511 — Testo vigente | Portale Normativo