Art. 1
In vigore dal 15 giu 2012
1. Entro il 31 marzo di ogni anno, con riguardo alle decisioni adottate nel corso del precedente anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione, a norma dell'articolo 126 bis, paragrafo 4, lettera d), e dell'articolo 126 ter, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 1234/2007, le seguenti informazioni:
a)
il numero di organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute (di seguito "associazioni") e organizzazioni interprofessionali cui essi hanno concesso il riconoscimento e, se del caso, i volumi annui di latte crudo commercializzabili prodotti dalle organizzazioni di produttori e dalle associazioni;
b)
il numero di domande di riconoscimento presentate da organizzazioni di produttori, associazioni e organizzazioni interprofessionali che essi hanno respinto, con una sintesi delle motivazioni di tale rifiuto;
c)
il numero di organizzazioni di produttori, associazioni e organizzazioni interprofessionali riconosciute cui essi hanno revocato il riconoscimento, con una sintesi delle motivazione di tale revoca.
2. Se una notifica di cui al paragrafo 1, lettera a), riguarda un'organizzazione di produttori o un'associazione transnazionale, la notifica indica, se del caso, i volumi annui di latte crudo commercializzabili prodotti dai membri per Stato membro.
Storico versioni
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