Art. 2

In vigore dal 15 giu 2012
1.   Le notifiche dei volumi di latte crudo oggetto di trattative contrattuali di cui all'articolo 126 quater, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono presentate all'autorità competente dello Stato membro o degli Stati membri a) in cui ha luogo la produzione di latte crudo e, b) se si tratta di un paese diverso, in cui ha luogo la consegna a un trasformatore o un collettore. 2.   Le notifiche di cui al paragrafo 1 sono presentate prima dell'avvio delle trattative e indicano il volume di produzione stimato dall'organizzazione di produttori o dall'associazione che formerà oggetto della trattativa nonché il periodo previsto di consegna di tale volume di latte crudo. 3.   Entro il 31 gennaio di ogni anno ciascuna organizzazione di produttori o associazione comunica, oltre alla notifica di cui al paragrafo 1, il volume di latte crudo, per Stato membro di produzione, che è stato effettivamente consegnato nell'ambito dei contratti negoziati dall'organizzazione di produttori nell'anno civile precedente.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2012/511 — Testo vigente | Portale Normativo