Art. 5
In vigore dal 7 giu 2012
1. Il beneficio dell’esenzione dal dazio doganale è subordinato:
a)
all’impegno scritto dell’importatore, assunto al momento dell’immissione in libera pratica, che tutta la merce dichiarata sarà trasformata conformemente a quanto indicato nella casella 20 del titolo entro sei mesi a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica;
b)
alla costituzione, da parte dell’importatore al momento dell’immissione in libera pratica, di una cauzione di importo pari al dazio doganale per le rotture di riso fissato all’articolo 140 del regolamento (CE) n. 1234/2007 (8).
2. Al momento dell’immissione in libera pratica, l’importatore indica, come luogo di trasformazione, un’impresa di trasformazione e uno Stato membro oppure al massimo cinque stabilimenti di trasformazione differenti. La spedizione delle merci comporta la compilazione, nello Stato membro di partenza, di un esemplare di controllo T5 che, conformemente alle modalità definite nel regolamento (CEE) n. 2454/93, serve anche come prova dell’avvenuta trasformazione.
Tuttavia, qualora la trasformazione avvenga nello Stato membro di immissione in libera pratica, la prova della trasformazione può essere costituita da un documento nazionale equivalente.
3. L’esemplare di controllo T 5 reca:
a)
nella casella 104, una delle diciture elencate nell’allegato III;
b)
nella casella 107, una delle diciture elencate nell’allegato IV.
4. Salvo forza maggiore, la cauzione di cui al paragrafo 1, lettera b) viene svincolata dopo che l’importatore abbia fornito, alle competenti autorità dello Stato membro di immissione in libera pratica, la prova che tutti i quantitativi immessi in libera pratica siano stati trasformati nel prodotto indicato nel titolo d’importazione. Tale trasformazione si considera avvenuta qualora, entro il termine di cui al paragrafo 1, lettera a), il prodotto sia stato fabbricato in uno o vari stabilimenti di trasformazione appartenenti all’impresa e situati nello Stato membro di cui al paragrafo 2 oppure sia stato fabbricato nello stabilimento di trasformazione o in uno degli stabilimenti di trasformazione indicati ai sensi di tale paragrafo.
Per le merci immesse in libera pratica che non sono state trasformate entro tale termine, la cauzione da svincolare è ridotta del 2 % per ogni giorno di superamento del termine.
5. La prova dell’avvenuta trasformazione è fornita alle competenti autorità entro i sei mesi successivi alla fine del periodo previsto per la trasformazione.
Qualora la prova non venga fornita entro il termine fissato al presente paragrafo, la cauzione di cui al paragrafo 1, lettera b), eventualmente ridotta della percentuale prevista al paragrafo 4, secondo comma, è ridotta del 2 % per ogni giorno di superamento.
La parte della cauzione non svincolata è incamerata a titolo di dazio.
Storico versioni
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