Art. 4

In vigore dal 7 giu 2012
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica: a) entro il lunedì successivo alla settimana di presentazione delle domande di titolo, non oltre le ore 18:00 (ora di Bruxelles), le informazioni relative alle domande di titoli di importazione, di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1301/2006, ed i quantitativi totali oggetto di dette domande; b) entro il secondo giorno lavorativo successivo al rilascio dei titoli di importazione, le informazioni relative ai titoli rilasciati, di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1301/2006, i quantitativi totali per i quali i titoli di importazione sono stati rilasciati nonché i quantitativi per i quali le domande di titolo sono state ritirate a norma dell’, paragrafo 1, terzo comma, del presente regolamento; c) entro l’ultimo giorno di ogni mese, i quantitativi totali effettivamente immessi in libera pratica in applicazione del contingente di cui trattasi nel corso del secondo mese precedente. Se nel corso di tale mese non è stato immesso in libera pratica nessun quantitativo, è trasmessa una comunicazione negativa. Tuttavia detta comunicazione non è più necessaria il terzo mese successivo al termine ultimo di validità dei titoli.
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