Art. 3

In vigore dal 7 giu 2012
1.   Se i quantitativi oggetto di domanda in una determinata settimana superano il quantitativo disponibile del contingente, la Commissione fissa, a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, entro il quarto giorno lavorativo successivo all’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande, di cui all’, paragrafo 1, terzo comma, del presente regolamento, il coefficiente di attribuzione dei quantitativi oggetto di domanda nella settimana trascorsa e sospende fino alla fine del periodo contingentale la presentazione di nuove domande di titoli di importazione. Le domande presentate per la settimana in corso sono considerate irricevibili. Gli Stati membri consentono che gli operatori ritirino, entro il termine di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di pubblicazione del regolamento di esecuzione che fissa il coefficiente di attribuzione, le domande per le quali il quantitativo per il quale il titolo deve essere rilasciato è inferiore a 20 tonnellate. 2.   Il titolo di importazione è rilasciato l’ottavo giorno lavorativo successivo all’ultimo giorno di presentazione delle domande.
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