Art. 2
In vigore dal 7 giu 2012
1. La domanda di titolo di importazione ha ad oggetto un quantitativo compreso tra 5 e 500 tonnellate.
In ogni domanda di titolo è indicato un quantitativo in chilogrammi, senza decimali.
Le domande dei titoli di importazione sono presentate presso le autorità competenti degli Stati membri entro le ore 13:00 di ogni venerdì (ora di Bruxelles).
2. In deroga all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente può presentare più di una domanda di titolo per periodo contingentale. È tuttavia consentito presentare una sola domanda di titolo alla settimana.
3. Nella casella 7 della domanda di titolo d’importazione e del titolo stesso è indicato il paese di provenienza ed è contrassegnata con una crocetta la menzione «sì».
4. La domanda di titolo e il titolo stesso recano:
a)
nella casella 20, una delle diciture elencate nell’allegato I;
b)
nella casella 24, una delle diciture elencate nell’allegato II.
5. In deroga all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2003, l’importo della cauzione relativa ai titoli d’importazione di cui al presente regolamento è di 25 EUR/t.
Storico versioni
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