Art. 2

In vigore dal 7 giu 2012
1.   La domanda di titolo di importazione ha ad oggetto un quantitativo compreso tra 5 e 500 tonnellate. In ogni domanda di titolo è indicato un quantitativo in chilogrammi, senza decimali. Le domande dei titoli di importazione sono presentate presso le autorità competenti degli Stati membri entro le ore 13:00 di ogni venerdì (ora di Bruxelles). 2.   In deroga all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente può presentare più di una domanda di titolo per periodo contingentale. È tuttavia consentito presentare una sola domanda di titolo alla settimana. 3.   Nella casella 7 della domanda di titolo d’importazione e del titolo stesso è indicato il paese di provenienza ed è contrassegnata con una crocetta la menzione «sì». 4.   La domanda di titolo e il titolo stesso recano: a) nella casella 20, una delle diciture elencate nell’allegato I; b) nella casella 24, una delle diciture elencate nell’allegato II. 5.   In deroga all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2003, l’importo della cauzione relativa ai titoli d’importazione di cui al presente regolamento è di 25 EUR/t.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2012:480:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo