Art. 5
Certificato di omologazione UE
In vigore dal 4 mag 2012
Certificato di omologazione UE
1. Se sono state rispettate tutte le disposizioni applicabili all’omologazione UE per quanto attiene a una patente di guida dotata di microchip in conformità degli del presente regolamento, gli Stati membri rilasciano al fabbricante o al suo rappresentante un certificato di omologazione UE.
2. All’occorrenza, in particolare per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento, uno Stato membro può ritirare l’omologazione UE da esso rilasciata.
3. I certificati di omologazione UE e la notifica del loro ritiro sono conformi al modello che figura nell’allegato IV del presente regolamento.
4. La Commissione è informata di tutti i certificati di omologazione UE rilasciati o ritirati. In caso di ritiro si presenta una motivazione dettagliata.
La Commissione comunica agli Stati membri il ritiro di ogni omologazione UE.
5. I certificati di omologazione UE rilasciati dagli Stati membri sono riconosciuti reciprocamente dai medesimi.
Storico versioni
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