Art. 2

Requisiti generali

In vigore dal 4 mag 2012
Requisiti generali 1.   Il microchip e i dati in esso contenuti, comprese eventuali informazioni facoltative o supplementari, sono conformi alle disposizioni dell’allegato I del presente regolamento. 2.   Il microchip contiene i dati armonizzati relativi alla patente di guida di cui all’allegato I, punto I.2.1. 3.   Gli Stati membri consultano la Commissione prima di introdurre nel microchip di una patente di guida uno o più dati supplementari di cui all’allegato I, punto I.2.2.
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