Art. 2
Requisiti generali
In vigore dal 4 mag 2012
Requisiti generali
1. Il microchip e i dati in esso contenuti, comprese eventuali informazioni facoltative o supplementari, sono conformi alle disposizioni dell’allegato I del presente regolamento.
2. Il microchip contiene i dati armonizzati relativi alla patente di guida di cui all’allegato I, punto I.2.1.
3. Gli Stati membri consultano la Commissione prima di introdurre nel microchip di una patente di guida uno o più dati supplementari di cui all’allegato I, punto I.2.2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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