Art. 7

Clausola di salvaguardia

In vigore dal 4 mag 2012
Clausola di salvaguardia 1.   Se uno Stato membro constata che un numero significativo di patenti di guida dotate di microchip è risultato ripetutamente non conforme al presente regolamento, ne informa tutti i punti di contatto unici, l’autorità di controllo di cui alla direttiva 95/46/CE e la Commissione, indicando il numero di certificato di omologazione UE relativo alle patenti di guida interessate e il motivo della mancata conformità. 2.   Gli Stati membri che hanno rilasciato dette patenti di guida esaminano prontamente il problema e intervengono con le opportune misure correttive, anche ritirando il certificato di omologazione UE, se del caso.
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