Art. 6

Punti di contatto unici

In vigore dal 4 mag 2012
Punti di contatto unici 1.   Ciascuno Stato membro designa un’autorità o un organismo che funge da punto di contatto unico per le informazioni relative alle patenti di guida dotate di microchip. Il punto di contatto unico adotta le dovute misure in materia di protezione dei dati. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, il nome e il recapito del punto di contatto unico designato a norma del paragrafo 1, informandola tempestivamente di ogni eventuale cambiamento ad esso relativo. 3.   La Commissione mette a disposizione degli Stati membri l’elenco dei punti di contatto unici designati e lo mantiene aggiornato.
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