Art. 27
Requisiti generali per la domanda di certificazione
In vigore dal 21 mar 2012
Requisiti generali per la domanda di certificazione
L’agenzia di rating del credito si accerta che la domanda rispetti gli articoli da 2 a 6 per quanto riguarda il formato della domanda stessa, l’attestato di correttezza, il tipo di rating, il numero di dipendenti e le politiche e le procedure comunicati all’AESFEM.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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