Art. 27 · Requisiti generali per la domanda di certificazione

Art. 27

Requisiti generali per la domanda di certificazione

In vigore dal 21 mar 2012
Requisiti generali per la domanda di certificazione L’agenzia di rating del credito si accerta che la domanda rispetti gli articoli da 2 a 6 per quanto riguarda il formato della domanda stessa, l’attestato di correttezza, il tipo di rating, il numero di dipendenti e le politiche e le procedure comunicati all’AESFEM.
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