Art. 26
Informazioni per la domanda di certificazione
In vigore dal 21 mar 2012
Informazioni per la domanda di certificazione
1. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM le seguenti informazioni:
a)
le informazioni generali richieste all’allegato II, punti da 1 a 10;
b)
le informazioni concernenti i proprietari di cui all’;
c)
l’organigramma di cui all’;
d)
dettagli sulle disposizioni vigenti volte a prevenire, comunicare e attenuare i conflitti di interessi effettivi o potenziali tra le attività di rating e i servizi ausiliari;
e)
le informazioni di cui all’ concernenti le risorse finanziarie dell’agenzia di rating del credito.
2. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM le seguenti informazioni in merito alla propria attività economica:
a)
per i tre anni precedenti, il numero dei dipendenti, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, incaricati delle attività di rating e dei servizi ausiliari e partecipanti a entrambi;
b)
se la richiedente ha succursali, il numero dei dipendenti partecipanti alle attività di rating e ai servizi ausiliari in ogni succursale;
c)
il numero di analisti di rating contrattualmente vincolati alla richiedente, ivi compreso, se l’agenzia di rating del credito dispone di succursali, il numero di analisti di rating contrattualmente vincolati in ogni succursale;
d)
se l’agenzia di rating del credito ha in programma di aprire una nuova succursale, la descrizione del tipo di attività che prevedibilmente verrà svolta dalla nuova succursale, il nome per esteso, l’indirizzo e i tempi previsti per la sua costituzione;
e)
se l’agenzia di rating del credito prevede di fornire nuovi servizi ausiliari, la descrizione dei nuovi servizi e i tempi previsti per l’avvio di tali servizi;
f)
il fatturato che l’agenzia di rating del credito ha realizzato negli ultimi tre anni con le attività di rating e con i servizi ausiliari, in percentuale del fatturato totale, presentato per esercizio finanziario;
g)
se l’agenzia di rating del credito dispone di una o più succursali, il fatturato realizzato negli ultimi tre anni da ogni succursale in percentuale del fatturato totale, presentato per esercizio finanziario.
3. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM anche le seguenti informazioni concernenti i rating che ha emesso o che si propone di emettere:
a)
il tipo di rating;
b)
le nomenclature di rating utilizzate per ogni tipo di rating;
c)
la definizione di ogni azione e status di rating utilizzati dall’agenzia di rating del credito;
d)
se l’agenzia di rating del credito emette rating sollecitati o non sollecitati o entrambi;
e)
per ogni tipo di rating, gli anni di esperienza acquisiti nella produzione dei rating;
f)
per ogni tipo di rating, la percentuale effettiva o prevista dei rating pubblici e privati.
4. L’agenzia di rating del credito indica se ha già ottenuto, o se prevede di richiedere, lo status di agenzia esterna di valutazione del merito di credito («ECAI») in uno o più Stati membri e, in tal caso, indica lo Stato membro in questione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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