Art. 13

Relazioni finanziarie

In vigore dal 21 mar 2012
Relazioni finanziarie 1.   L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM copia delle proprie relazioni finanziarie annuali, compresi, se del caso, il bilancio individuale e il bilancio consolidato, per i tre esercizi finanziari che precedono la data di presentazione della domanda, se disponibili. Se il bilancio dell’agenzia di rating del credito è soggetto alla revisione legale dei conti ai sensi dell’, punto 1, della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (3), le relazioni finanziarie comprendono la relazione di revisione dei conti annuali e consolidati. 2.   Se le relazioni finanziarie di cui al paragrafo 1 non sono disponibili per il periodo di tempo richiesto, l’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM un bilancio intermedio. 3.   Se l’agenzia di rating del credito è una filiazione in un gruppo di imprese, essa fornisce le relazioni finanziarie annuali dell’impresa madre per i tre esercizi finanziari che precedono la data di presentazione della domanda. 4.   L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM la descrizione delle misure adottate per garantire una sana procedura contabile.
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