Art. 14
Politiche e procedure in materia di personale
In vigore dal 21 mar 2012
Politiche e procedure in materia di personale
1. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM informazioni concernenti le seguenti politiche e procedure:
a)
la segnalazione al responsabile della funzione di controllo della conformità di qualsiasi situazione in cui una delle persone di cui all’allegato I, sezione C, punto 1, del regolamento (CE) n. 1060/2009 ritenga che qualsiasi altra persona abbia assunto un comportamento a suo parere illegale, conformemente a quanto disposto all’allegato I, sezione C, punto 5, del regolamento (CE) n. 1060/2009;
b)
la rotazione degli analisti di rating principali, degli analisti di rating e delle persone incaricate di approvare i rating;
c)
le pratiche di retribuzione e valutazione del rendimento degli analisti di rating e delle persone che approvano i rating, dell’alta dirigenza e del responsabile della funzione di controllo della conformità;
d)
la formazione e lo sviluppo concernenti il processo di rating, compreso qualsiasi esame o altro tipo di valutazione formale richiesti per lo svolgimento delle attività di rating.
2. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM anche:
a)
la descrizione delle misure in atto per ridurre il rischio di fare eccessivo affidamento su singoli dipendenti;
b)
per ogni tipo di rating, informazioni sull’entità e l’esperienza dei team quantitativi responsabili dello sviluppo e della revisione di modelli e metodologie;
c)
il nome e la funzione di ogni dipendente dell’agenzia di rating del credito che abbia degli obblighi, individualmente o per conto dell’agenzia di rating del credito, nei confronti di qualsiasi altra entità del gruppo di agenzie di rating del credito;
d)
la retribuzione media annuale, fissa e variabile, degli analisti di rating, degli analisti di rating principali e del responsabile della funzione di controllo della conformità per ognuno dei tre precedenti esercizi finanziari.
3. L’agenzia di rating del credito descrive le disposizioni vigenti volte a garantire che essa venga informata quando un analista di rating pone termine al proprio rapporto di lavoro e inizia a lavorare per un’entità valutata, come previsto all’allegato I, sezione C, punto 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009. L’agenzia di rating del credito descrive le disposizioni vigenti volte a garantire che le persone di cui all’allegato I, sezione C, punto 1, del regolamento (CE) n. 1060/2009 siano a conoscenza del divieto sancito all’allegato I, sezione C, punto 7, del regolamento (CE) n. 1060/2009.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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