Art. 16
Sviluppo, convalida, revisione e divulgazione delle metodologie di rating
In vigore dal 21 mar 2012
Sviluppo, convalida, revisione e divulgazione delle metodologie di rating
1. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM, per ciascun tipo di rating, una descrizione generale dell’insieme dei modelli e delle metodologie principali utilizzati per determinare i rating.
2. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM le seguenti informazioni concernenti le sue politiche e procedure:
a)
informazioni riguardanti lo sviluppo, la convalida e la revisione delle metodologie di rating, ivi incluse le informazioni di cui all’allegato VII, punto 1;
b)
informazioni riguardanti la divulgazione delle metodologie di rating del credito e la descrizione dei modelli e delle ipotesi principali alla base dei rating utilizzati nelle loro attività di rating di cui all’allegato I, sezione E, parte I, punto 5, del regolamento (CE) n. 1060/2009.
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