Art. 16

Sviluppo, convalida, revisione e divulgazione delle metodologie di rating

In vigore dal 21 mar 2012
Sviluppo, convalida, revisione e divulgazione delle metodologie di rating 1.   L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM, per ciascun tipo di rating, una descrizione generale dell’insieme dei modelli e delle metodologie principali utilizzati per determinare i rating. 2.   L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM le seguenti informazioni concernenti le sue politiche e procedure: a) informazioni riguardanti lo sviluppo, la convalida e la revisione delle metodologie di rating, ivi incluse le informazioni di cui all’allegato VII, punto 1; b) informazioni riguardanti la divulgazione delle metodologie di rating del credito e la descrizione dei modelli e delle ipotesi principali alla base dei rating utilizzati nelle loro attività di rating di cui all’allegato I, sezione E, parte I, punto 5, del regolamento (CE) n. 1060/2009.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2012:449:oj#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Sviluppo, convalida, revisione e divulgazione delle metodologie di rating (Art. 16 Regolamento (UE) 2012/449) — Testo vigente | Portale Normativo