Art. 17

Emissione dei rating

In vigore dal 21 mar 2012
Emissione dei rating 1.   L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM le seguenti informazioni: a) le nomenclature di rating utilizzate per ogni tipo di rating; b) la definizione di ogni azione e status di rating utilizzati dall’agenzia di rating del credito; c) le politiche e le procedure adottate per l’emissione dei rating, ivi incluse le informazioni di cui all’allegato VII, punto 2; d) il mandato di ciascun comitato di rating; e) la descrizione delle disposizioni vigenti per divulgare una decisione inerente al rating, ivi incluse le informazioni di cui all’allegato VII, punto 3; f) la descrizione delle procedure in essere per garantire che una metodologia venga applicata e attuata in modo uniforme per tutti i tipi di rating, in tutti i suoi uffici e in tutte le regioni in cui opera. 2.   L’agenzia di rating del credito individua le differenze tra il trattamento dei rating sollecitati e di quelli non sollecitati nelle politiche e procedure di cui al paragrafo 1, lettere c) ed e). 3.   Se il processo di rating è sottoposto a regolare audit svolto da un terzo indipendente, l’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM l’ultima relazione di audit. 4.   L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM anche le seguenti informazioni: a) dettagli e criteri per la selezione delle entità fornitrici di dati; b) dettagli sull’affidabilità dell’inserimento di dati interni ed esterni nei modelli di rating; c) dettagli sulle fonti dei dati utilizzati.
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