Art. 17
Emissione dei rating
In vigore dal 21 mar 2012
Emissione dei rating
1. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM le seguenti informazioni:
a)
le nomenclature di rating utilizzate per ogni tipo di rating;
b)
la definizione di ogni azione e status di rating utilizzati dall’agenzia di rating del credito;
c)
le politiche e le procedure adottate per l’emissione dei rating, ivi incluse le informazioni di cui all’allegato VII, punto 2;
d)
il mandato di ciascun comitato di rating;
e)
la descrizione delle disposizioni vigenti per divulgare una decisione inerente al rating, ivi incluse le informazioni di cui all’allegato VII, punto 3;
f)
la descrizione delle procedure in essere per garantire che una metodologia venga applicata e attuata in modo uniforme per tutti i tipi di rating, in tutti i suoi uffici e in tutte le regioni in cui opera.
2. L’agenzia di rating del credito individua le differenze tra il trattamento dei rating sollecitati e di quelli non sollecitati nelle politiche e procedure di cui al paragrafo 1, lettere c) ed e).
3. Se il processo di rating è sottoposto a regolare audit svolto da un terzo indipendente, l’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM l’ultima relazione di audit.
4. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM anche le seguenti informazioni:
a)
dettagli e criteri per la selezione delle entità fornitrici di dati;
b)
dettagli sull’affidabilità dell’inserimento di dati interni ed esterni nei modelli di rating;
c)
dettagli sulle fonti dei dati utilizzati.
Storico versioni
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