Art. 19

Obblighi in materia di presentazione dei rating del credito

In vigore dal 21 mar 2012
Obblighi in materia di presentazione dei rating del credito L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM informazioni concernenti quanto segue: a) politiche e procedure relative agli obblighi di comunicazione dei rating del credito sanciti dalle seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1060/2009: i) , paragrafi 1, 2 e 5; ii) allegato I, sezione D, parte I; b) quando l’agenzia di rating del credito valuta uno strumento finanziario strutturato, politiche e procedure concernenti le seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1060/2009: i) , paragrafo 3; ii) allegato I, sezione B, punto 4; iii) allegato I, sezione D, parte II; c) esempi di comunicazioni tipo di rating del credito o altri documenti che dimostrino in che modo l’agenzia di rating del credito soddisfa o intende soddisfare gli obblighi di comunicazione; e d) esempi di lettere tipo di rating prodotte dall’agenzia di rating del credito per ogni tipo di rating.
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