Art. 18
Monitoraggio dei rating
In vigore dal 21 mar 2012
Monitoraggio dei rating
L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM informazioni concernenti politiche e procedure in materia di:
a)
monitoraggio dei rating, identificando le eventuali differenze tra rating sollecitati e non sollecitati, ivi comprese le informazioni di cui all’allegato VII, punto 4;
b)
divulgazione della decisione di rivedere o modificare un rating;
c)
monitoraggio dell’impatto che le variazioni delle condizioni macroeconomiche o dei mercati finanziari esercitano sui rating come previsto all’, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1060/2009.
Storico versioni
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