Art. 2
Formato della domanda
In vigore dal 21 mar 2012
Formato della domanda
1. La domanda di registrazione è presentata mediante uno strumento che sia atto a conservare le informazioni, rendendole accessibili per future consultazioni, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni conservate.
2. L’agenzia di rating del credito attribuisce un numero di riferimento unico a ogni documento che presenta. In tal modo le informazioni comunicate specificano chiaramente a quale obbligo del presente regolamento fanno riferimento e in quale documento sono fornite. La domanda presentata dall’agenzia di rating del credito contiene la tabella riportata all’allegato I, con la quale si indica chiaramente il documento in cui si forniscono le informazioni previste dal presente regolamento.
3. Se un obbligo di cui al presente regolamento non si applica alla domanda dell’agenzia di rating del credito, la tabella riportata all’allegato I lo specifica e fornisce una spiegazione.
4. Se un gruppo di agenzie di rating del credito presenta domanda di registrazione, la domanda indica chiaramente ciascuna delle agenzie di rating del credito a cui si riferiscono le informazioni. Se lo stesso tipo di informazione riguarda più di un’agenzia di rating del credito nell’ambito del gruppo di agenzie, ai fini della compilazione della tabella riportata all’allegato I si attribuisce lo stesso numero di riferimento per l’informazione comune.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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