Art. 1
Oggetto
In vigore dal 21 mar 2012
Oggetto
Il presente regolamento fissa le norme relative alle informazioni che l’agenzia di rating del credito deve fornire all’AESFEM nell’ambito della sua domanda di:
a)
registrazione, come previsto all’allegato II del regolamento (CE) n. 1060/2009; o
b)
certificazione e per la valutazione della sua importanza sistemica per la stabilità finanziaria o l’integrità dei mercati finanziari di cui all’ del regolamento (CE) n. 1060/2009.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2012:449:oj#art-1