Art. 25

Obblighi in materia di esternalizzazione

In vigore dal 21 mar 2012
Obblighi in materia di esternalizzazione 1.   Quando l’agenzia di rating del credito esternalizza importanti funzioni operative, fornisce all’AESFEM le seguenti informazioni: a) le politiche adottate in materia di esternalizzazione; b) una spiegazione del modo in cui intende identificare, gestire e monitorare i rischi che comporta l’esternalizzazione di importanti funzioni operative; c) la copia degli accordi di esternalizzazione stipulati tra l’agenzia di rating del credito e l’entità a cui le attività vengono esternalizzate; d) la copia di tutti i rapporti interni o esterni sulle attività esternalizzate redatti negli ultimi cinque anni. 2.   Ai fini del paragrafo 1, per «importanti funzioni operative» si intendono la funzione di revisione dei rating, la funzione di analista principale, la funzione di sviluppo e revisione della metodologia di rating, la funzione di approvazione dei rating, la funzione di controllo interno della qualità, la funzione di conservazione dei dati, i sistemi IT, il supporto IT e la contabilità.
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Obblighi in materia di esternalizzazione (Art. 25 Regolamento (UE) 2012/449) — Testo vigente | Portale Normativo