Art. 9

Accessibilità del pagamento

In vigore dal 14 mar 2012
Accessibilità del pagamento 1.   Il pagatore che effettua un bonifico a un beneficiario titolare di un conto di pagamento interno all’Unione non specifica in quale Stato membro è situato tale conto di pagamento, sempre che il conto di pagamento sia raggiungibile conformemente all’. 2.   Il beneficiario che accetta un bonifico o riceve fondi mediante addebito diretto da un pagatore titolare di un conto di pagamento interno all’Unione non specifica lo Stato membro nel quale è situato tale conto di pagamento, sempre che il conto di pagamento sia raggiungibile conformemente all’.
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