Art. 3
Raggiungibilità
In vigore dal 14 mar 2012
Raggiungibilità
1. Il PSP di un beneficiario che è raggiungibile per un bonifico nazionale a norma di uno schema di pagamento è raggiungibile, conformemente alle norme di uno schema di pagamento a livello di Unione, per i bonifici iniziati da un pagatore mediante un PSP situato in qualsiasi Stato membro.
2. Il PSP di un pagatore che è raggiungibile per un addebito diretto nazionale a norma di uno schema di pagamento è raggiungibile, conformemente alle norme di uno schema di pagamento a livello di Unione, per gli addebiti diretti iniziati da un beneficiario mediante un PSP situato in qualsiasi Stato membro.
3. Il paragrafo 2 si applica solo agli addebiti diretti disponibili per i consumatori in quanto pagatori a norma di uno schema di pagamento.
Storico versioni
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