Art. 3

Raggiungibilità

In vigore dal 14 mar 2012
Raggiungibilità 1.   Il PSP di un beneficiario che è raggiungibile per un bonifico nazionale a norma di uno schema di pagamento è raggiungibile, conformemente alle norme di uno schema di pagamento a livello di Unione, per i bonifici iniziati da un pagatore mediante un PSP situato in qualsiasi Stato membro. 2.   Il PSP di un pagatore che è raggiungibile per un addebito diretto nazionale a norma di uno schema di pagamento è raggiungibile, conformemente alle norme di uno schema di pagamento a livello di Unione, per gli addebiti diretti iniziati da un beneficiario mediante un PSP situato in qualsiasi Stato membro. 3.   Il paragrafo 2 si applica solo agli addebiti diretti disponibili per i consumatori in quanto pagatori a norma di uno schema di pagamento.
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Raggiungibilità (Art. 3 Regolamento (UE) 2012/260) — Testo vigente | Portale Normativo