Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 14 mar 2012
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le norme per le operazioni di bonifico e di addebito diretto denominate in euro nell’ambito dell’Unione nei casi in cui sia il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, sia il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario siano situati nell’Unione, ovvero nei casi in cui l’unico prestatore di servizi di pagamento («PSP») interessato dall’operazione di pagamento sia situato nell’Unione.
2. Il presente regolamento non si applica:
a)
alle operazioni di pagamento eseguite per conto proprio tra PSP e internamente a PSP, compresi i loro agenti o le loro succursali;
b)
alle operazioni di pagamento il cui trattamento e il cui regolamento avvengano mediante sistemi di pagamento di importo rilevante, ad esclusione delle operazioni di addebito diretto per le quali il pagatore non abbia richiesto esplicitamente che siano effettuate mediante un sistema di pagamento di importo rilevante;
c)
alle operazioni di pagamento tramite carta di pagamento o dispositivo analogo, ivi compresi i prelievi in contanti, salvo che la carta di pagamento o il dispositivo analogo non siano utilizzati unicamente per generare l’informazione necessaria a effettuare direttamente un bonifico o un addebito diretto verso e da un conto di pagamento identificato dal BBAN o dall’IBAN;
d)
alle operazioni di pagamento tramite dispositivi di telecomunicazione, digitali o informatici, se dette operazioni di pagamento non danno luogo a bonifico o addebito diretto verso e da un conto di pagamento identificato da BBAN o IBAN;
e)
alle operazioni di rimessa di denaro quali definite all’, punto 13, della direttiva 2007/64/CE;
f)
alle operazioni di pagamento che trasferiscono moneta elettronica ai sensi dell’, punto 2, della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica (11), salvo che dette operazioni non diano luogo a bonifico o addebito diretto verso un conto di pagamento e da un conto di pagamento identificato dal BBAN o dall’IBAN.
3. Qualora gli schemi di pagamento siano basati su operazioni di pagamento mediante bonifico o addebito diretto, ma presentino caratteristiche o servizi opzionali aggiuntivi, il presente regolamento si applica unicamente alle operazioni di bonifico o di addebito diretto sottostanti.
Storico versioni
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