Art. 5

Requisiti relativi alle operazioni di bonifico e di addebito diretto

In vigore dal 14 mar 2012
Requisiti relativi alle operazioni di bonifico e di addebito diretto 1.   I PSP effettuano operazioni di bonifico e di addebito diretto nel rispetto dei seguenti requisiti: a) essi devono utilizzare, per l’individuazione dei conti di pagamento, l’identificativo del conto di pagamento specificato al punto 1, lettera a), dell’allegato, indipendentemente dal luogo in cui i PSP interessati sono situati; b) essi devono utilizzare i formati di messaggistica specificati al punto 1, lettera b), dell’allegato, quando trasmettono operazioni di pagamento a un altro PSP o attraverso un sistema di pagamento al dettaglio; c) essi devono assicurare che gli USP, per l’individuazione dei conti di pagamento, utilizzino l’identificativo del conto di pagamento specificato al punto 1, lettera a), dell’allegato, che il PSP del pagatore e il PSP del beneficiario, o il PSP unico per l’operazione di pagamento, siano situati nello stesso Stato membro o in Stati membri differenti; d) essi devono assicurare che, se un USP che non è un consumatore o una microimpresa dispone o riceve singoli bonifici o singoli addebiti diretti trasmessi non individualmente bensì in forma aggregata, si utilizzino i formati di messaggistica specificati al punto 1, lettera b), dell’allegato. Fatto salvo il primo comma, lettera b), i PSP utilizzano, su richiesta specifica dell’USP, i formati di messaggistica specificati al punto 1, lettera b), dell’allegato in relazione a tale USP. 2.   Senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale di attuazione della direttiva 95/46/CE, i PSP effettuano bonifici nel rispetto dei seguenti requisiti: a) il PSP del pagatore deve garantire che quest’ultimo fornisca i dati specificati al punto 2, lettera a), dell’allegato; b) il PSP del pagatore deve fornire al PSP del beneficiario i dati specificati al punto 2, lettera b), dell’allegato; c) il PSP del beneficiario deve fornire al beneficiario o mettere a sua disposizione i dati specificati al punto 2, lettera d), dell’allegato. 3.   Senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale di attuazione della direttiva 95/46/CE, i PSP effettuano addebiti diretti nel rispetto dei seguenti requisiti: a) il PSP del beneficiario deve garantire che: i) il beneficiario fornisca i dati specificati al punto 3, lettera a), dell’allegato con il primo addebito diretto e con l’addebito diretto una tantum, nonché in occasione di ogni successiva operazione di pagamento; ii) il pagatore dia il consenso sia al beneficiario che al proprio PSP (direttamente o indirettamente tramite il beneficiario), che i mandati, unitamente alle successive modifiche o cancellazioni, siano conservati dal beneficiario o da un terzo per conto del beneficiario e che il beneficiario sia informato di quest’obbligo dal PSP, in conformità degli articoli 41 e 42 della direttiva 2007/64/CE; b) il PSP del beneficiario deve fornire al PSP del pagatore i dati di cui al punto 3, lettera b), dell’allegato; c) il PSP del pagatore deve fornire al pagatore o mettere a sua disposizione i dati di cui al punto 3, lettera c), dell’allegato; d) il pagatore deve avere il diritto di dare istruzione al proprio PSP affinché: i) limiti a un determinato importo o a una determinata periodicità, o a entrambi, l’incasso dell’addebito diretto; ii) qualora un mandato nell’ambito di uno schema di pagamento non preveda il diritto al rimborso, verifichi ciascuna operazione di addebito diretto e accerti, sulla base dei dati del mandato e prima che il suo conto di pagamento sia addebitato, che l’importo e la periodicità dell’operazione di addebito diretto presentata corrispondano a quelli concordati nel mandato; iii) blocchi ogni addebito diretto sul conto di pagamento del pagatore o blocchi ogni addebito diretto iniziato da uno o più beneficiari determinati, o autorizzi unicamente gli addebiti diretti disposti da uno o più beneficiari determinati. Quando né il pagatore né il beneficiario sono consumatori, i PSP non sono tenuti a osservare la lettera d), punti i), ii) e iii). Il PSP del pagatore informa quest’ultimo dei diritti di cui alla lettera d), in conformità degli articoli 41 e 42 della direttiva 2007/64/CE. Con la prima operazione di addebito diretto o con un’operazione di addebito diretto una tantum, nonché in occasione di ogni successiva operazione di addebito diretto, il beneficiario comunica le informazioni relative al mandato al suo PSP, che le trasmette al PSP del pagatore con ogni operazione di addebito diretto. 4.   In aggiunta ai requisiti di cui al paragrafo 1, quando viene richiesto un bonifico, il beneficiario che lo accetta comunica ai suoi pagatori l’identificativo del proprio conto di pagamento, specificato al punto 1, lettera a), dell’allegato e, fino al 1o febbraio 2014 per le operazioni di pagamento nazionali e fino al 1o febbraio 2016 per le operazioni di pagamento transfrontaliere, ma soltanto se necessario, il BIC del suo PSP. 5.   Anteriormente alla prima operazione di addebito diretto, un pagatore comunica l’identificativo del proprio conto di pagamento, specificato al punto 1, lettera a), dell’allegato. Il BIC del PSP di un pagatore è comunicato dal pagatore fino al 1o febbraio 2014 per le operazioni di pagamento nazionali e fino al 1o febbraio 2016 per le operazioni di pagamento transfrontaliere, ma soltanto se necessario. 6.   Qualora il contratto quadro tra il pagatore e il PSP del pagatore non contempli il diritto al rimborso, il PSP del pagatore verifica, fatto salvo il paragrafo 3, lettera a), punto ii), ogni operazione di addebito diretto e accerta, sulla base dei dati del mandato e prima che il conto di pagamento del pagatore sia addebitato, che l’importo dell’operazione di addebito diretto presentata corrisponda all’importo e alla periodicità concordati nel mandato. 7.   Dopo il 1o febbraio 2014 per le operazioni di pagamento nazionali e dopo il 1o febbraio 2016 per le operazioni di pagamento transfrontaliere, i PSP non richiedono agli USP di indicare il BIC del PSP di un pagatore o del PSP di un beneficiario. 8.   Il PSP del pagatore e il PSP del beneficiario non addebitano commissioni supplementari o altri oneri sul processo di lettura che genera automaticamente un mandato per le operazioni di pagamento, disposte direttamente o indirettamente con una carta di pagamento presso il punto di vendita, e che determinano un addebito diretto.
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