Art. 6

Termini

In vigore dal 14 mar 2012
Termini 1.   Entro il 1o febbraio 2014, i bonifici sono eseguiti conformemente ai requisiti tecnici di cui all’, paragrafi 1, 2 e 4, e ai punti 1 e 2 dell’allegato. 2.   Entro il 1o febbraio 2014, gli addebiti diretti sono eseguiti conformemente all’, paragrafi 2 e 3, e ai requisiti di cui all’, paragrafi 1, 3, 5, 6 e 8 e ai punti 1 e 3 dell’allegato. 3.   Fatto salvo l’, gli addebiti diretti sono eseguiti conformemente ai requisiti di cui all’, paragrafo 1, entro il 1o febbraio 2017 per i pagamenti nazionali ed entro il 1o novembre 2012 per i pagamenti transfrontalieri. 4.   Per le operazioni di pagamento nazionali, uno Stato membro oppure, previa approvazione dello Stato membro interessato, i PSP di uno Stato membro possono, tenuto conto e valutato lo stato di preparazione e di disponibilità dei loro cittadini, stabilire termini anteriori a quelli di cui ai paragrafi 1 e 2.
Storico versioni

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