Art. 8
Commissioni interbancarie per le operazioni di addebito diretto
In vigore dal 14 mar 2012
Commissioni interbancarie per le operazioni di addebito diretto
1. Fatto salvo il paragrafo 2, alle operazioni di addebito diretto non si applica alcuna MIF né altra forma concordata di remunerazione avente oggetto o effetto equivalente.
2. Alle operazioni R può essere applicata una MIF subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:
a)
l’accordo mira a un’attribuzione efficiente dei costi al PSP o, se del caso, all’USP del medesimo, che ha causato l’operazione R, tenendo allo stesso tempo conto dell’esistenza di costi di operazione e garantisce che essi non siano imputati automaticamente al pagatore e che al PSP sia vietato imputare agli USP le commissioni applicabili a un determinato tipo di operazione R che superano il costo a carico del PSP per dette operazioni;
b)
le commissioni sono basate rigorosamente sui costi;
c)
il livello delle commissioni non supera i costi effettivi del trattamento delle operazioni R sostenuti dal PSP relativamente più efficiente sotto il profilo dei costi, il quale è una parte rappresentativa dell’accordo in termini di volume delle operazioni e di natura dei servizi;
d)
l’applicazione delle commissioni conformemente alle lettere a), b) e c) impedisce al PSP di imporre ai rispettivi USP commissioni aggiuntive relative ai costi coperti da dette commissioni interbancarie;
e)
non esiste un’alternativa pratica ed economicamente percorribile all’accordo che consenta un trattamento di pari o superiore efficienza delle operazioni R a costi uguali o inferiori per i consumatori.
Ai fini del primo comma, soltanto le categorie di costo direttamente e inequivocabilmente pertinenti per il trattamento delle operazioni R sono considerate nel calcolo delle commissioni per le operazioni R. Tali costi sono esattamente definiti. La scomposizione dell’importo dei costi, con individuazione di ognuna delle sue componenti, rientra nell’accordo al fine di facilitare la verifica e il controllo.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano, mutatis mutandis, agli accordi unilaterali di un PSP e agli accordi bilaterali tra PSP che abbiano un oggetto o un effetto equivalente a quello di un accordo multilaterale.
Storico versioni
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