Art. 10
Autorità competenti
In vigore dal 14 mar 2012
Autorità competenti
1. Gli Stati membri designano quali autorità competenti responsabili di assicurare il rispetto del presente regolamento le autorità pubbliche, gli organismi riconosciuti dalla normativa nazionale o le autorità pubbliche espressamente abilitate a tal fine dalla normativa nazionale, comprese le banche centrali nazionali. Gli Stati membri possono conferire la funzione di autorità competenti ad organismi già esistenti.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le autorità competenti designate ai sensi del paragrafo 1 entro il 1o febbraio 2013. Essi informano senza indugio la Commissione e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea — ABE) di ogni cambiamento ulteriore relativo alle autorità.
3. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti di cui al paragrafo 1 siano dotate di tutti i poteri necessari all’adempimento delle loro funzioni. Gli Stati membri che contino sul loro territorio più di un’autorità competente per le questioni di cui al presente regolamento assicurano che tali autorità cooperino strettamente tra loro in modo da svolgere efficacemente le loro rispettive funzioni.
4. Le autorità competenti controllano efficacemente il rispetto del presente regolamento da parte dei PSP e adottano tutte le misure necessarie per assicurare detto rispetto. Esse collaborano tra loro conformemente all’articolo 24 della direttiva 2007/64/CE e all’articolo 31 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Storico versioni
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