Art. 16
Disposizioni transitorie
In vigore dal 14 mar 2012
Disposizioni transitorie
1. In deroga all’, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono autorizzare i PSP a prestare agli USP, fino al 1o febbraio 2016, servizi di conversione per le operazioni di pagamento nazionali, consentendo agli USP che sono consumatori di continuare a utilizzare il BBAN anziché l’identificativo del conto di pagamento specificato al punto 1, lettera a), dell’allegato, a condizione che l’interoperabilità sia garantita convertendo i BBAN del pagatore e del beneficiario in maniera tecnica e sicura nei rispettivi identificativi del conto di pagamento specificato al punto 1, lettera a), dell’allegato. Tale identificativo del conto di pagamento è attribuito all’USP che dispone l’operazione, se del caso prima dell’esecuzione del pagamento. In tal caso i PSP non imputano agli USP commissioni o altri oneri direttamente o indirettamente collegati a detti servizi di conversione.
2. I PSP che offrono servizi di pagamento denominati in euro e che sono situati in uno Stato membro che non ha adottato l’euro come moneta, quando offrono servizi di pagamento denominati in euro si conformano all’ entro il 31 ottobre 2016. Tuttavia, se l’euro è introdotto come moneta in uno di tali Stati membri prima del 31 ottobre 2015, i PSP situati in detto Stato membro si conformano all’ entro un anno dalla data di adesione dello Stato membro interessato alla zona euro.
3. Gi Stati membri possono autorizzare le proprie autorità competenti a concedere deroghe a tutti o ad alcuni dei requisiti di cui all’, paragrafi 1 e 2, fino al 1o febbraio 2016, per le operazioni di bonifico o di addebito diretto che, secondo le statistiche ufficiali sui pagamenti pubblicate annualmente dalla BCE, hanno nello Stato membro in questione una quota cumulativa di mercato inferiore al 10 % del totale, rispettivamente, delle operazioni di bonifico o di addebito diretto.
4. Gli Stati membri possono autorizzare le proprie autorità competenti a concedere deroghe a tutti o ad alcuni dei requisiti di cui all’, paragrafi 1 e 2, fino al 1o febbraio 2016, per le operazioni di pagamento generate mediante carta di pagamento al punto vendita che danno luogo a addebito diretto su un conto di pagamento e da un conto di pagamento identificato dal BBAN o dall’IBAN.
5. In deroga all’, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono consentire alle proprie autorità competenti, entro il 1o febbraio 2016, di derogare al requisito specifico di utilizzare i formati di messaggistica specificati al punto 1, lettera b), dell’allegato, stabilito dall’, paragrafo 1, lettera d), per gli USP che dispongono o ricevono singoli bonifici o addebiti diretti trasmessi in forma raggruppata. Salvo eventuale deroga, i PSP soddisfano i requisiti di cui all’, paragrafo 1, lettera d), se un USP richiede tale servizio.
6. In deroga all’, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono differire i requisiti relativi alla fornitura del BIC per le operazioni di pagamento nazionali di cui all’, paragrafi 4, 5 e 7, fino al 1o febbraio 2016.
7. Qualora uno Stato membro intenda avvalersi di una delle deroghe di cui ai paragrafi 1, 3, 4, 5 o 6, tale Stato membro ne informa la Commissione entro il 1o febbraio 2013 e, successivamente, consente alla propria autorità competente di derogare, se del caso, ad alcuni o a tutti i requisiti di cui all’, all’, paragrafi 1 o 2, e all’allegato, per le pertinenti operazioni di pagamento di cui ai rispettivi paragrafi o commi e per un periodo non superiore a quello della deroga. Gli Stati membri notificano alla Commissione le operazioni di pagamento soggette a deroga e ogni successiva modifica.
8. I PSP situati in uno Stato membro che non ha adottato l’euro come moneta e gli USP che utilizzano un servizio di pagamento di tale Stato membro, si conformano ai requisiti di cui agli entro il 31 ottobre 2016. I gestori dei sistemi di pagamento al dettaglio di uno Stato membro che non ha adottato l’euro come moneta si conformano ai requisiti di cui all’, paragrafo 2, entro il 31 ottobre 2016.
Se, tuttavia, tale Stato membro adotta l’euro come moneta prima del 31 ottobre 2015, i PSP o, se del caso, i gestori dei sistemi di pagamento al dettaglio situati in quello Stato membro e gli USP che utilizzano un servizio di pagamento nel medesimo si conformano alle rispettive disposizioni entro un anno dalla data di adesione dello Stato membro interessato alla zona euro, ma non prima delle rispettive date specificate per gli Stati membri che hanno adottato l’euro come moneta al 31 marzo 2012.
Storico versioni
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