Art. 9
Informazioni relative a cambiamenti successivi
In vigore dal 23 feb 2012
Informazioni relative a cambiamenti successivi
1. Un organismo di controllo è tenuto a informare tempestivamente la Commissione in presenza di una qualsiasi delle situazioni seguenti, verificatasi successivamente al riconoscimento dell’organismo stesso:
a)
una modifica che può influenzare la capacità di tale organismo di controllo di rispondere ai requisiti di cui agli articoli da 5 a 8, verificatasi dopo il riconoscimento dell’organismo;
b)
l’organismo di controllo istituisce agenzie, filiali o succursali nel territorio dell’Unione diverse da quelle dichiarate nella domanda;
c)
l’organismo di controllo decide di fornire servizi in uno Stato membro diverso da quello dichiarato nella domanda o in uno Stato membro nel quale ha dichiarato di avere cessato di fornire servizi in conformità alla lettera d);
d)
l’organismo di controllo cessa di fornire servizi in un qualsiasi Stato membro.
2. La Commissione comunica tutte le informazioni ottenute ai sensi del paragrafo 1 alle autorità competenti interessate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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