Art. 11
Revoca della decisione di riconoscimento
In vigore dal 23 feb 2012
Revoca della decisione di riconoscimento
1. La Commissione decide se revocare il riconoscimento di un organismo di controllo temporaneamente e/o con riserva, oppure permanentemente, tenendo conto della relazione di cui all’.
2. La Commissione può emettere una comunicazione concernente gli interventi correttivi oppure un avvertimento ufficiale qualora il livello delle carenze rilevate non consenta di determinare, sulla base dell’, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 995/2010, che l’organismo di controllo non svolge più le funzioni o non risponde più ai requisiti di cui all’, paragrafo 2, di detto regolamento.
3. La decisione di revocare il riconoscimento di un organismo di controllo, così come una comunicazione o un avviso di cui al paragrafo 2, sono trasmessi all’organismo di controllo interessato e comunicati alle autorità competenti di tutti gli Stati membri ai sensi dell’, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 995/2010 entro 10 giorni dalla sua adozione.
Storico versioni
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