Art. 8
Assenza di conflitto di interessi
In vigore dal 23 feb 2012
Assenza di conflitto di interessi
1. Il richiedente deve essere organizzato in modo da salvaguardare l’obiettività e l’imparzialità delle sue attività.
2. Il richiedente è tenuto a individuare, analizzare e documentare i rischi di conflitto di interessi derivanti dall’esercizio delle proprie funzioni di organismo di controllo, compresi eventuali conflitti derivanti dai rapporti con organismi correlati o subappaltatori.
3. Qualora venga individuato il rischio di conflitto di interessi, il richiedente deve disporre di politiche e procedure atte a evitare tali conflitti a livello di organizzazione e di singolo individuo. Devono essere istituite e attuate politiche e procedure scritte. Tali politiche e procedure possono comprendere audit svolti da terzi.
Storico versioni
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