Art. 10

Riesame della decisione relativa al riconoscimento

In vigore dal 23 feb 2012
Riesame della decisione relativa al riconoscimento 1.   La Commissione può riesaminare in qualsiasi momento la decisione relativa al riconoscimento di un organismo di controllo. La Commissione svolge tale riesame nei seguenti casi: a) un’autorità competente interessata informa la Commissione di aver determinato che un organismo di controllo non svolge più le funzioni di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 995/2010, oppure che non risponde più ai requisiti stabiliti dall’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 995/2010, come specificato agli articoli da 5 a 8 del presente regolamento; b) la Commissione è in possesso di informazioni rilevanti, comprese preoccupazioni motivate espresse da terzi, secondo le quali un organismo di controllo non risponde più ai requisiti di cui all’, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 995/2010 e agli articoli da 5 a 8 del presente regolamento; c) un organismo di controllo ha informato la Commissione dei cambiamenti di cui all’, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento. 2.   Qualora la Commissione dia inizio a un riesame, deve essere assistita da un apposito gruppo per svolgere il riesame stesso ed effettuare i controlli necessari. 3.   Il richiedente deve consentire al gruppo incaricato del riesame di accedere ai propri locali al fine di verificare che tutti i requisiti di cui all’ del regolamento (UE) n. 995/2010 e agli articoli da 5 a 8 del presente regolamento siano rispettati. Le autorità competenti possono partecipare alla visita. Il richiedente deve offrire tutta l’assistenza necessaria per agevolare tali visite. 4.   Il gruppo incaricato del riesame riporta le sue conclusioni in una relazione. A tale relazione sono allegate prove pertinenti. La relazione comprende una raccomandazione in merito all’eventuale necessità di revocare il riconoscimento a un organismo di controllo. Il gruppo incaricato del riesame trasmette la relazione alle autorità competenti interessate. Tali autorità dispongono di tre settimane dalla data di trasmissione della relazione per far pervenire i propri commenti. Il gruppo incaricato del riesame fornisce all’organismo di controllo interessato una sintesi delle conclusioni della relazione. L’organismo dispone di tre settimane dalla data di trasmissione della sintesi per far pervenire i propri commenti al gruppo incaricato del riesame. 5.   Il gruppo incaricato del riesame raccomanda, nella propria relazione, la revoca del riconoscimento in via temporanea e/o con riserva o in via permanente, secondo quanto ritenuto necessario in base al livello delle carenze rilevate, qualora stabilisca che un organismo di controllo non svolge più le funzioni o non risponde più ai requisiti di cui all’ del regolamento (UE) n. 995/2010. In alternativa, il gruppo incaricato del riesame può raccomandare alla Commissione di emettere una comunicazione concernente gli interventi correttivi oppure un avvertimento ufficiale, oppure può raccomandare alla Commissione di non intraprendere alcuna azione.
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