Art. 5

Trasmissione dei dati statistici a Eurostat

In vigore dal 18 gen 2012
Trasmissione dei dati statistici a Eurostat 1.   Gli Stati membri trasmettono trimestralmente a Eurostat i dati individuali debitamente verificati corrispondenti alle variabili menzionate all' ed elencate all'allegato I, senza indicare il nome, l'indirizzo e il numero di immatricolazione. Tale trasmissione include, se del caso, i dati statistici relativi a trimestri anteriori per i quali erano stati comunicati dati provvisori. 2.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta le modalità di trasmissione dei dati di cui al paragrafo 1, incluse all'occorrenza le tabelle statistiche basate su tali dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2. 3.   La trasmissione dei dati di cui al paragrafo 1 avviene entro un termine di cinque mesi a decorrere dalla fine di ciascun trimestre d'osservazione. La prima trasmissione copre il primo trimestre dell'anno 1999.
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