Art. 3
Raccolta dei dati
In vigore dal 18 gen 2012
Raccolta dei dati
1. Gli Stati membri rilevano i dati statistici che si riferiscono ai seguenti ambiti:
a)
veicolo;
b)
percorso;
c)
merce.
2. Le variabili statistiche relative a ciascun ambito, la loro definizione e i livelli di nomenclatura utilizzati per la loro ripartizione figurano negli allegati da I a VII.
3. Nel determinare il metodo da impiegare per rilevare i dati statistici, gli Stati membri si astengono dal prevedere formalità nel passaggio delle frontiere tra Stati membri.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, ove necessario, atti delegati conformemente all' riguardo all'aggiornamento della parte 1 dell'allegato I, unicamente al fine di tenere conto degli sviluppi economici e tecnici, ad eccezione delle modifiche relative alla natura facoltativa delle informazioni richieste.
Alla Commissione è altresì conferito il potere di adottare, se necessario, atti delegati conformemente all' riguardo all'adattamento degli allegati da II a VII, al fine di tenere conto degli sviluppi economici e tecnici.
Nell'esercizio del potere conferitole dal presente paragrafo, la Commissione garantisce che gli atti delegati adottati non impongano rilevanti oneri amministrativi aggiuntivi per gli Stati membri e per i partecipanti.
Storico versioni
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