Art. 4

Precisione dei risultati statistici

In vigore dal 18 gen 2012
Precisione dei risultati statistici Gli Stati membri garantiscono che i metodi di raccolta e di elaborazione dei dati statistici da loro impiegati siano concepiti in modo tale che i risultati statistici trasmessi ai sensi del presente regolamento siano sufficientemente precisi al fine di permettere alla Commissione di disporre di statistiche comparabili, affidabili, sincronizzate, regolari e complete che tengano conto, nel contempo, delle caratteristiche strutturali del trasporto stradale negli Stati membri. Ai fini del primo comma la Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta norme tecniche dettagliate per quanto riguarda la precisione dei dati statistici richiesti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
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