Art. 7
Relazioni
In vigore dal 18 gen 2012
Relazioni
1. Al più tardi al momento della trasmissione delle prime informazioni trimestrali, gli Stati membri trasmettono a Eurostat una relazione sui metodi di rilevazione dei dati statistici impiegati.
Se necessario, gli Stati membri comunicano a Eurostat anche i mutamenti sostanziali subiti dai metodi utilizzati per la raccolta dei dati statistici.
2. Gli Stati membri comunicano annualmente a Eurostat informazioni sulle dimensioni dei campioni, sui tassi di non risposta e sull'affidabilità dei principali risultati statistici, quest'ultima sotto forma di deviazione standard o di intervallo di confidenza.
3. Entro il 31 dicembre 2014 e successivamente ogni tre anni la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Tale relazione valuta in particolare la qualità dei dati statistici trasmessi, i metodi di raccolta dei dati e gli oneri amministrativi per gli Stati membri e per i partecipanti. La relazione, se opportuno, è corredata da proposte di modifica dell'elenco delle variabili, tenendo conto dei risultati dei progetti connessi, in particolare quelli relativi alle emissioni di inquinanti atmosferici prodotte dai trasporti di merce su strada.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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