Art. 6

Dialogo economico

In vigore dal 16 nov 2011
Dialogo economico Al fine di rafforzare il dialogo tra le istituzioni dell’Unione, in particolare il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e garantire una maggiore trasparenza e responsabilità, la commissione competente del Parlamento europeo può invitare il presidente del Consiglio, la Commissione e, se del caso, il presidente del Consiglio europeo o il presidente dell’Eurogruppo a partecipare a una sua riunione per discutere delle decisioni adottate a norma dell’. La commissione competente del Parlamento europeo può dare la possibilità allo Stato membro interessato da tali decisioni di partecipare a uno scambio di opinioni.
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Dialogo economico (Art. 6 Regolamento (UE) 2011/1174) — Testo vigente | Portale Normativo