Art. 4
Destinazione delle ammende
In vigore dal 16 nov 2011
Destinazione delle ammende
Le ammende di cui all’ del presente regolamento costituiscono altre entrate ai sensi dell’articolo 311 TFUE e sono assegnate al Fondo europeo di stabilità finanziaria. Qualora uno Stato membro la cui moneta è l’euro crei un altro meccanismo di stabilità per fornire assistenza finanziaria al fine di salvaguardare la stabilità dell’intera area dell’euro, le predette ammende sono assegnate a tali meccanismi.
Storico versioni
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