Art. 3
Sanzioni
In vigore dal 16 nov 2011
Sanzioni
1. Su raccomandazione della Commissione, la costituzione di un deposito fruttifero è imposta mediante decisione del Consiglio nel caso in cui quest’ultimo abbia adottato una decisione relativa a misure correttive in conformità all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1176/2011 nella quale ha concluso che lo Stato membro interessato non ha adottato le misure correttive raccomandate dal Consiglio.
2. Su raccomandazione della Commissione, il pagamento di un’ammenda annuale è imposto mediante decisione del Consiglio se:
a)
il Consiglio adotta due raccomandazioni successive nell’ambito della medesima procedura per squilibri eccessivi a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1176/2011 e giudica insufficiente il piano d’azione correttivo presentato dallo Stato membro; o
b)
il Consiglio adotta due decisioni successive nell’ambito della medesima procedura per squilibri eccessivi nelle quali constata l’inosservanza dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1176/2011. In tal caso, l’ammenda annuale è imposta mediante conversione del deposito fruttifero già costituito in un’ammenda annuale.
3. Le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si considerano adottate dal Consiglio a meno che quest’ultimo non decida, deliberando a maggioranza qualificata, di respingere la raccomandazione entro dieci giorni dalla sua adozione da parte della Commissione. Il Consiglio decide, deliberando a maggioranza qualificata, di modificare la raccomandazione.
4. La Commissione presenta la raccomandazione di decisione del Consiglio entro venti giorni a decorrere dalla data in cui sono soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
5. L’ammontare del deposito fruttifero o dell’ammenda annuale raccomandati dalla Commissione è pari allo 0,1 % del PIL realizzato nell’anno precedente dallo Stato membro interessato.
6. In deroga al paragrafo 5, la Commissione, sulla base di circostanze economiche eccezionali o a seguito di una richiesta motivata dello Stato membro interessato rivoltale entro dieci giorni dalla data in cui sono soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, può proporre di ridurre o cancellare il deposito fruttifero o l’ammenda annuale.
7. Qualora uno Stato membro abbia costituito un deposito fruttifero o abbia pagato un’ammenda annuale per un determinato anno civile e successivamente il Consiglio concluda, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1176/2011, che lo Stato membro interessato ha adottato le misure correttive raccomandate nel corso dell’anno, il deposito versato per quell’anno, maggiorato degli interessi maturati, o l’ammenda pagata per quell’anno sono restituiti allo Stato membro pro rata temporis.
Storico versioni
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