Art. 7

Riesame

In vigore dal 16 nov 2011
Riesame 1.   Entro 14 dicembre 2014, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione pubblica una relazione sull’applicazione del regolamento stesso. La relazione valuta tra l’altro: a) l’efficacia del presente regolamento; b) i progressi realizzati in termini di più stretto coordinamento delle politiche economiche e di convergenza duratura delle prestazioni economiche degli Stati membri in conformità del TFUE. 2.   Ove opportuno, tale relazione è corredata da proposte di modifica del presente regolamento. 3.   La Commissione invia la relazione e le eventuali proposte di cui è corredata al Parlamento europeo e al Consiglio.
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Riesame (Art. 7 Regolamento (UE) 2011/1174) — Testo vigente | Portale Normativo