Art. 4
In vigore dal 28 ott 2011
1. Il documento di prova cui si fa riferimento all’ è costituito quanto meno da una dichiarazione in lingua inglese firmata dall’esportatore autorizzato, nella quale di dichiara che:
a)
le preparazioni di surimi contengono almeno il 40 % di pesce in peso;
b)
la specie merluzzo dell’Alaska (Theragra Chalcogramma) è stata usata come ingrediente principale della base del surimi.
2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 comprende altresì le seguenti informazioni:
a)
il quantitativo di merluzzo dell’Alaska (Theragra Chalcogramma) espresso in percentuale di pesce usato per produrre il surimi;
b)
il paese di origine del merluzzo dell’Alaska.
Storico versioni
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