Art. 4

In vigore dal 28 ott 2011
1.   Il documento di prova cui si fa riferimento all’ è costituito quanto meno da una dichiarazione in lingua inglese firmata dall’esportatore autorizzato, nella quale di dichiara che: a) le preparazioni di surimi contengono almeno il 40 % di pesce in peso; b) la specie merluzzo dell’Alaska (Theragra Chalcogramma) è stata usata come ingrediente principale della base del surimi. 2.   La dichiarazione di cui al paragrafo 1 comprende altresì le seguenti informazioni: a) il quantitativo di merluzzo dell’Alaska (Theragra Chalcogramma) espresso in percentuale di pesce usato per produrre il surimi; b) il paese di origine del merluzzo dell’Alaska.
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