Art. 2

In vigore dal 28 ott 2011
Le norme d’origine stabilite dal presente regolamento si applicano alle seguenti condizioni: a) al momento dell’immissione dei prodotti in libera pratica nell’Unione è fornita una dichiarazione firmata dall’esportatore autorizzato attestante che i prodotti interessati soddisfano le condizioni della deroga; b) la dichiarazione di cui alla lettera a) reca la seguente dicitura in lingua inglese: «Derogation — Annex II(a) of the Protocol concerning the definition of originating products and methods of administrative cooperation».
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