Art. 1

In vigore dal 28 ott 2011
1.   Le norme d’origine stabilite nell’allegato II(a) del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi cooperazione amministrativa allegato all’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Corea (nel prosieguo, «l’accordo») si applicano ai prodotti di cui all’allegato del presente regolamento. 2.   Le norme d’origine di cui al paragrafo 1 si applicano in deroga alle norme d’origine stabilite nell’allegato II del protocollo, subordinatamente ai contingenti stabiliti in allegato.
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