Art. 3
In vigore dal 28 ott 2011
1. Se per le preparazioni della base del surimi del codice NC 1604 20 05 è fornita una prova dell’origine, questa è accompagnata da un documento comprovante che tali preparazioni contengono almeno il 40 % di pesce in peso e che sono stati usati pesci della specie merluzzo dell’Alaska (Theragra Chalcogramma) come ingrediente principale della base del surimi.
2. Se del caso, l’espressione «ingrediente principale» di cui al paragrafo 1 è interpretata dal Comitato dogane conformemente all’articolo 28 del protocollo.
Storico versioni
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